Cons. Stato 3.1.2000, n. 12; id., 4.2.2000, n. 777

Previdenza del pubblico impiego – Fondo di previdenza integrativo dei dipendenti INPS – Voci computabili ai fini del trattamento integrativo – Compenso incentivante e retribuzione di posizione – Controversie – Normativa di riferimento

COMPENSO INCENTIVANTE:

Fonti:  L. 17.4.1984, n. 79, art. 4, per i dirigenti parastatali

Previsione:     Primi dirigenti L. 292.043  mensili X 12 mensilità

Dirigenti superiori L: 389.426 mensili X 12 mensilità

!! Attenzione !!   Non è computabile ai fini pensionistici, trattandosi di emolumento variabile, per volizione normativa in relazione alle prestazioni svolte e ai risultati ottenuti ( Cons. Stato 3.1.2000, n. 12; id., 4.2.2000, n. 777)

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE

Fonti:  = CCNL di comparto della dirigenza del parastato, stipulato l’11.10.1996 per il periodo 1994/ 1997, in particolare l’art. 33

= Delibera consiliare Inps n. 471 del 21.4.1998

Decorrenza del contratto: 1.1.1994

Previsione.     N. 2 fasce retributive:

< A >, suddivisa in:

A1 –                                        41 milioni di lire annue.

A2                                          31 milioni di lire annue

< B >                                                  22 milioni di lire annue

Decorrenza di corresponsione dell’emolumento:    1.1.1997

Scadenza:  31.12.1997

Caratteri: . Pensionabile ex art. 36, co. 3, CCNL di comparto

Computo:  =  secondo la graduazione delle funzioni (art. 41, co, 2)

=  non cumulabile con altri compensi corrisposti allo stesso titolo (art. 46)

Finanziamento:  Fondi a disposizione ex art. 38, co. 2

Sostituisce: ai sensi dell’art. 39 CCNL,  l’indennità di posizione ( anteriore) di cui alla  L. 9.3.1989, n. 88, art. 13,

L’art. 50, co. 1, fissa la disapplicazione dell’art. 13 della L. n. 88/ 1989 con

decorrenza dall’efficacia dei nuovi istituti retributivi.

Operatività:  con risorse e decorrenze di cui al CCL integrativo economico 1996/ 1997 (art. 41, co. 1) a decorrere dal 1.1.1997 (art. 4, co. 1).

Normativa emanata dall’Inps:

= Messaggio n. 16020 del 25.11.1996

= Messaggio n. 752 del 4.4.2001

= Messaggio n. 1589 del 20.9.2002 – anche per la disapplicazione dell’art. 1, co. 41, l. 335/ 1995

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