Soggetto esercitante – Interesse personale, diretto e concreto – Tutela di situazioni giuridicamente rilevanti – Fattispecie – Cura e difesa di interessi propri del soggetto – Ammissibilità – Cura e difesa di interessi non coincidenti con quelli dell’impugnazione di atti amministrativi – Ammissibilità
Atti per i quali è previsto il diritto di accesso – Atti esclusi – Atti a ostensione differita – Atti a ostensione limitata – Accesso a atti del procedimento principale – Ammissibilità – Verifica della documentazione utilizzata per la formazione del provvedimento – Sussiste – Accesso ad atti secondari – Ammissibilità
Il diritto di accesso spetta a chiunque abbia un interesse personale, diretto e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti per la cui difesa sia necessario l’esame dei documenti e senza che tale interesse possa restrittivamente farsi coincidere con quello dell’impugnazione (Cons. Stato, VI, 3.2.1995, n. 158; id., 14.1.1999, n. 32).
L’accesso ai documenti amministrativi – eccettuati quelli esclusi tassativamente, quelli a ostensione differita e quelli ad ostensione limitata – estende l’ampiezza del suo riscontro della relativa veridicità anche a quelli secondari, richiamati per la formazione dell’atto finale del procedimento (Cons. Stato, V, 16.11.1998, n. 16020; id., 9.12.1997, n. 1489)