Fallimento – Credito fondiario – Assegnazione delle somme in sede esecutiva – Insinuazione al passivo – Necessità
Le disposizioni sul credito fondiario non sono idonee a derogare al principio di esclusività della verifica fallimentare sancito dall’art. 52 l. f. e, pertanto, le assegnazioni di somme all’Istituto bancario nella procedura esecutiva individuale hanno carattere provvisorio e diverranno definitive solo dopo che la banca avrà insinuato il suo credito nel procedimento concorsuale e a condizione che gli venga attribuita in tale ambito una somma non inferiore a quella assegnata dal G. dell’esecuzione.
(Trib. Mantova, 27.3.2006, n. 273)