C. Appello Roma, 16.9.2009, n. 7526. Pres.. Blasutta; Rel.: Panariello. Parti: s.a.s. S. (appellante – avv. D. A.) c° Inps (appellato – avv. G.I.).
Cassa Trib. Roma, sez. lavoro, 16.5.2006
Previdenza sociale – Inquadramento delle aziende nei settori produttivi – Inquadramento ai fini contributivi – Errata collocazione nel settore commercio terziario anziché nel settore industria – Fattispecie – Controversie – Giurisdizione del giudice ordinario – Sussiste.
L’inquadramento del datore di lavoro effettuato dall’Inps in una delle categorie contemplate dalla disciplina degli assegni familiari dettata dal d. P.R. 30 maggio 1955, n. 797, non ha natura provvedimentale, ma si configura come atto di certazione relativo a posizioni di diritto soggettivo derivanti dalla stessa legge sicchè, in caso di controversie, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.
(In senso conf., Cassaz. civ. sezz. Unite, 30.1.1991, n. 897; id., 13.7.1995, n. 7683)