Previdenza sociale – Contributi assicurativi – Soggetti obbligati – In genere – Società cooperative – Obbligo contributivo a carico della società- Soci lavoratori – Equiparazione ai lavoratori subordinati – Condizioni – Fattispecie
Il riconoscimento in favore dei soci di cooperative di una tutela previdenziale assimilabile a quella propria dei lavoratori subordinati, con il corrispondente obbligo della società, presuppone che venga accertato dal giudice di merito che il lavoro svolto dai soci sia prestato in maniera continuativa e non saltuaria e non si atteggi come prestazione di lavoro autonomo, non comportando l’assoggettamento a contribuzione della società l’automatica configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato tra questa e il socio. (Nella specie, le prestazioni erano da qualificare come di lavoro autonomo in quanto oggetto di contratti di co.co.co., ai quali, ai sensi dell’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, applicabile “ratione temporis”, trovava applicazione uno speciale regime di previdenza obbligatoria, riconducibile a quello del lavoro autonomo). (Rig. App. Firenze, 15/7/2008)