Procedimento civile – Controversie di lavoro – Onere della prova – Irritualità del deposito di documenti – Irritualità dell’utilizzo dei documenti – Censurabilità dell’operato della parte
Nel processo del lavoro, il rigoroso sistema delle preclusioni che regola sia l’ammissione delle prove costituite che di quelle costituende, è contemperato dall’esigenza della ricerca della verità materiale, cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro, teso a garantire una tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che nel giudizio devono trovare riconoscimento, nei poteri d’ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa, poteri da esercitare con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse. Quindi, ove il giudice abbia tenuto conto di documenti irritualmente prodotti da una parte, ma idonei a provare fatti dalla stessa ritualmente dedotti e sottoposti al contraddittorio delle parti, la parte che voglia censurare tale operato deve dedurre non solo l’irritualità dell’utilizzazione del materiale probatorio ma anche l’inutilità dei documenti ai fini della verità materiale, restando altrimenti priva di decisività la questione processuale sollevata.