Liquidazione coatta amministrativa – Società di intermediazione mobiliare – Conseguenze – Cessazione della vigilanza della Banca d’Italia sul trasferimento delle partecipazioni azionarie – Esclusione – Fondamento
L’assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa di una società di intermediazione mobiliare (SIM) non determina la trasformazione di quest’ultima in una mera società commerciale, con la conseguente cessazione dei poteri di controllo della Banca d’Italia; quest’ultima, pertanto, in funzione del corretto svolgimento della procedura di liquidazione ed a tutela del ceto creditorio e degli investitori, conserva il compito di vigilare sulla composizione della compagine societaria e, quindi, il potere, previsto dall’art. 15 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, di vietare il trasferimento delle partecipazioni azionarie da parte dei soci. (Rig. App. Genova, 3/2/2010)