Procedimento civile – Sentenza – Omessa pronuncia – Inammissibilità – Nozione – Vizio di omessa pronuncia o carenza di motivazione – Esclusione – Obbligo del giudice di merito di verificare unicamente l’effettiva esistenza dell’invalidità denunciata – Sussistenza
L’inammissibilità è una invalidità specifica delle domande e delle eccezioni delle parti ed è pronunciata nel caso in cui manchino dei requisiti necessari a renderle ritualmente acquisite al tema del dibattito processuale. Pertanto, se il giudice di merito omette di pronunciarsi su un’eccezione di inammissibilità, la sentenza di merito non è impugnabile per l’omessa pronuncia o per la carenza di motivazione, ma unicamente per l’invalidità già vanamente eccepita, in quanto ciò che rileva non è il tenore della pronuncia impugnata, bensì l’eventuale esistenza appunto di tale invalidità. (Rig. App. Catanzaro, 9/6/2011)