Concordato preventivo – Approvazione – Mancata approvazione – Dichiarazione di inammissibilità ex art.179, comma 1, l. fall. – Necessità del giudizio di omologazione – Esclusione
Nel concordato preventivo, il tribunale, una volta accertato il mancato raggiungimento delle maggioranze di cui all’art. 177, comma 1, l. fall., può dichiarare l’inammissibilità della proposta a norma dell’art. 179, comma 1, l. fall., senza che sia a tal fine necessario il giudizio di omologazione. (Rig. App. Roma, 5/3/2012)