Giudizio amministrativo – Procedimento in genere – Prove in genere – Giudice sfornito di giurisdizione – Traslatio iudicii – Valutazione da parte del giudice competente delle prove raccolte dal giudice incompetente – Libertà di valutazione
Ai sensi dell’art. 11, comma 6, c.p.a., le prove raccolte davanti al giudice sfornito di giurisdizione costituiscono argomenti di prova nel giudizio che si instaura a seguito della translatio iudicii, per cui, anche alla luce del principio di economia processuale, il Collegio può considerare le prove acquisite dal giudice sfornito di giurisdizione con propria libera valutazione, potendo giungere a fondare su di esse il proprio convincimento qualora le stesse si inseriscano in un più ampio contesto valutativo.