Previdenza sociale – Contributi assicurativi – In genere – Azione per il riconoscimento della maggiorazione contributiva per esposizione all’amianto – Domanda amministrativa unicamente all’Inps – Necessità – Decorrenza del termine di decadenza ex art. 47 d.p.r. n. 639 del 1970 – Individuazione
In tema di proponibilità della domanda giudiziale in tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all’amianto, è sempre necessaria la previa presentazione della domanda amministrativa all’Inps, unico ente legittimato all’erogazione della prestazione pensionistica oggetto di rivalutazione contributiva, sicché, ai fini della decorrenza del termine di decadenza di cui all’art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, va tenuto conto della data di presentazione dell’istanza allo stesso Istituto, e non della data di inoltro della domanda all’Inail. (Cassa con rinvio, App. L’Aquila, 12/3/2013)