Fallimento – Prededucibilità di taluni crediti – Caratteristiche dei crediti – Ripartizione dell’attivo in genere – Vantaggi per la procedura
L’art. 111, comma 2, della legge fallimentare (R.D. n. 267 del 1942), onde incentivare il ricorso alle procedure concorsuali alternative al fallimento, attribuisce il carattere della prededucibilità a tutti i crediti per i quali sussiste il necessario collegamento occasionale o funzionale con la procedura concorsuale, da intendersi non soltanto con riferimento al nesso tra l’insorgere del credito e gli scopi della procedura, ma anche con riguardo alla circostanza che il pagamento del credito, ancorché avente natura concorsuale, risponda agli scopi della procedura stessa, per i vantaggi che reca in termini di accrescimento dell’attivo o di salvaguardia della sua integrità, a prescindere dalla presenza o meno di una preventiva autorizzazione degli organi della procedura.