Previdenza sociale – Contributi assicurativi – Soggetti obbligati – Rivalsa – Appalto di mere prestazioni di lavoro – Divieto di cui all’art. 1 della l. n. 1369 del 1960 “ratione temporis” vigente – Contributi previdenziali – Quota a carico del lavoratore- Diritto di rivalsa del datore di lavoro effettivo – Esclusione – Fondamento
Il principio sancito dall’art. 23 della legge n. 218 del 1952, secondo il quale, in caso di omissione od adempimento tardivo dell’obbligo contributivo da parte del datore di lavoro, quest’ultimo resta tenuto per l’intero senza diritto di rivalsa nei confronti del lavoratore per la sua quota, ha carattere generale nell’ordinamento previdenziale in quanto espressione del principio di buona fede, sicché si applica anche in caso di nullità dell’intermediazione di manodopera, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 1369 del 1960 (“ratione temporis” vigente), ove l’imprenditore appaltante o interponente abbia pagato i contributi e le relative somme aggiuntive. (Rig. App. Firenze, 4/11/2008)