Fallimento – Accertamento del passivo – Opposizione allo stato passivo – In genere – Mancata allegazione del ricorso ex art. 93 l. fall. – Acquisizione da parte del tribunale – Fondamento – Limiti
Il ricorso con il quale, ai sensi dell’art. 93 l. fall., si chieda l’ammissione allo stato passivo, non è un documento probatorio del credito, sicché non può ritenersi incluso fra i documenti che, nell’ipotesi in cui il giudice delegato abbia respinto, in tutto o in parte, la domanda, devono essere prodotti a pena di decadenza, ai sensi dell’art.99, comma 2, l. fall., al momento del deposito del ricorso in opposizione. Ne deriva che qualora, in sede di opposizione allo stato passivo, una copia della domanda di ammissione non risulti allegata né al fascicolo di ufficio, né a quello di una delle parti, il tribunale, che non sia in grado di ricostruirne il contenuto sulla scorta degli ulteriori atti processuali e ne ritenga l’esame, comunque, indispensabile alla decisione, deve provvedere alla sua acquisizione. (Cassa con rinvio, Trib. Palermo, 24/10/2012)