Corte Costituzionale – Procedimento civile – Controversie concernenti il diritto degli ascendenti di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni – Attribuzione alla competenza del tribunale per i minorenni anche in caso di pendenza di un giudizio di separazione o divorzio tra i genitori dinanzi al tribunale ordinario – Asserito contrasto con la delega legislativa ritenuta implicitamente istitutiva della competenza del tribunale ordinario, per la mancanza di direttive al riguardo – Asserita irragionevole frattura nell’unità dei procedimenti di cui all’art. 333 cod. civ., con correlativa compromissione del principio di concentrazione processuale – Insussistenza – Non fondatezza della questione
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 38, primo comma, disp. att. cod. civ., come modificato dall’art. 96, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 154 del 2013, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 76, 77 e 111 Cost., nella parte in cui attribuisce alla competenza del tribunale per i minorenni le controversie di cui all’art. 317-bis cod. civ. concernenti il diritto degli ascendenti di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, anche in caso di pendenza di un giudizio di separazione o divorzio tra i genitori dinanzi al tribunale ordinario. La mancata previsione, nella legge di delega, di una specifica direttiva a proposito del giudice competente per il contenzioso in esame non può interpretarsi come una sorta di implicito e necessario vincolo alla sua devoluzione al giudice non specializzato. E’ ragionevole che il legislatore delegato, avendo introdotto, conformemente alla delega, una previsione del tutto innovativa, quale quella di cui all’art. 317-bis cod. civ., ne abbia definito, con la disposizione impugnata, anche i contorni processuali, adeguatamente individuando il giudice competente in quello specializzato. Inoltre, il cumulo processuale previsto dal secondo periodo del comma in esame – in base al quale i procedimenti di cui all’art. 333 cod. civ. relativi alla condotta pregiudizievole di uno o di entrambi i genitori nei confronti del figlio, di regola attribuiti alla competenza del tribunale per i minorenni, sono affidati al tribunale ordinario quando tra i coniugi penda un giudizio di separazione o di divorzio – presenta una ratio non irragionevole (legata all’identità soggettiva delle parti in causa e alla possibilità di adottare in un unico contesto i provvedimenti più opportuni per la tutela dei minori), insuscettibile, tuttavia, di essere estesa all’ipotesi, del tutto differente, dei procedimenti di cui all’art. 317-bis cod. civ. L’auspicato cumulo processuale di tale contenzioso con quello della separazione o del divorzio, infatti, avverrebbe nonostante la diversità delle parti in giudizio e degli interessi in contesa, atteso che occorrerebbe assicurare tutela ad una sfera di affettività (quella degli ascendenti) suscettibile di essere compromessa indipendentemente da vicende di crisi coniugale e si finirebbe inevitabilmente per introdurre, tra gli stessi coniugi, un ulteriore elemento di conflittualità, potenzialmente eccentrico rispetto a quelli già presenti. La stessa audizione dei minori (nel cui esclusivo interesse vanno adottati i provvedimenti di cui all’art. 317-bis cod. civ.) diventerebbe, per così dire, “strabica”, siccome volta, da un lato, a valutare a quale dei genitori affidare i minori e, dall’altro lato, a valutare come l’interesse di questi ultimi possa essere contemperato con l’autonomo diritto degli ascendenti.