Lavoro (Rapporto di) – Pubblico impiego – Igiene e sanità pubblica – Servizio sanitario nazionale – Organizzazione territoriale – Unità sanitarie locali – Personale dipendente – In genere – Attività di certificazione prestata da medici ospedalieri in favore dell’Inail – Retribuibilità autonoma – Esclusione – Fondamento
In tema di compensi spettanti al personale dirigente del servizio sanitario nazionale, l’art. 58, comma 4, del c.c.n.l. 1998-2001 per la dirigenza medico veterinaria dell’8 giugno 2000, secondo il quale “tra le attività di cui al presente articolo rientra quella della certificazione medico-legale resa dall’azienda per conto dell’Istituto Nazionale degli Infortuni sul Lavoro (INAIL) a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici, ai sensi del d.P.R. n. 1164 del 1965” e “per i compensi si applica il comma 3 con affluenza dell’intero importo all’azienda, la quale provvede all’attribuzione della quota spettante al dirigente che ha svolto l’attività nel mese successivo”, si interpreta nel senso che la norma contempla solo l’attività esercitata al di fuori dell’impegno di servizio. Ne consegue che l’attività certificativa, posta in essere durante ed in costanza del rapporto di lavoro, non dà diritto ad un corrispettivo aggiuntivo ma costituisce doveroso adempimento della prestazione lavorativa e resta retribuita con il compenso previsto, dalla disciplina collettiva, a remunerazione dell’ordinaria attività di servizio. (Cassa e decide nel merito, App. Genova, 20/5/2009)