Giudizio amministrativo – Termini per il deposito di memorie – Sono perentori – Violazione – Inutilizzabilità processuale delle memorie e dei documenti tardivamente prodotti – Sussiste
Nel giudizio amministrativo, i termini fissati dall’art. 73D.Lgs. n. 104/2010 (CPA) per il deposito in giudizio di memorie difensive e documenti hanno carattere perentorio, in quanto espressione di un precetto di ordine pubblico sostanziale posto a presidio del contraddittorio e dell’ordinato lavoro del Giudice, con la conseguenza che la loro violazione conduce alla inutilizzabilità processuale delle memorie e dei documenti presentati tardivamente, da considerarsi tamquam non essent.