Responsabilità civile – Responsabilità precontrattuale – Autonomia dei due istituti giuridici – Effetti solo processuali – Effetti sostanziali – Esclusione
La disposizione normativa dell’art. 2697 c.c. introduce un principio informatore del sistema delle garanzie giurisdizionali destinato ad operare sul piano processuale e non sostanziale, di tal che tale principio non può essere sic et simpliciter invocato per dar contenuto o fornire utile interpretazione circa il corretto comportamento delle parti nella fase precontrattuale.