Previdenza sociale – Assicurazioni obbligatorie – Fondi e casse di previdenza – Ingegneri ed architetti – Divieto di duplice iscrizione – Versamento di contributi al Fondo Inarcassa – Inefficacia
In base all’art. 2 della legge n. 1046 del 1971, in costanza di iscrizione ad altra gestione previdenziale obbligatoria, ancorché diretta al conseguimento di un trattamento pensionistico integrativo, è preclusa l’iscrizione ad Inarcassa (con conseguente inefficacia dei contributi eventualmente versati durante il periodo della doppia contribuzione), senza che assuma rilievo il criterio della prevalenza dell’attività svolta.