Giudizio amministrativo – Ricorso – Esposizione dei fatti – Onere della parte – Valutazione diretta e immediata delle censure da parte del giudice
Giudizio amministrativo – Esposizione dei fatti e delle censure – Criteri di sinteticità e specificità – Divieto di prolissità e di commistione delle argomentazioni – Violazione – Conseguente dichiarazione di inammissibilità – Sussiste
Nel processo amministrativo è onere della parte ricorrente operare una sintesi del fatto sostanziale e processuale funzionale alla piena comprensione e valutazione delle censure al fine di evitare di delegare al Giudice un’attività consistente nella lettura integrale degli atti meccanicamente assemblati. Conseguentemente la prolissità e la contraddittoria commistione fra argomenti, domande, eccezioni e richieste istruttorie conducono all’inammissibilità per violazione dei doveri di sinteticità e specificità dei motivi sanciti dagli artt. 3 e 40 D.Lgs. n. 104/2010, per il primo grado e 101, co. 1, CPA per il giudizio di appello (Conf. T.a.r. Calabria, Catanzaro, sez. I, 20 febbraio 2015, n. 296).