Lavoro – Lavoro subordinato – Divieto di intermediazione e di interposizione nelle assunzioni di lavoratori
In tema d’intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro, è fatta salva l’incidenza satisfattiva di pagamenti eseguiti da terzi, ai sensi dell’art. 1180, primo comma, cod. civ., e quindi anche di quelli effettuati dal datore di lavoro apparente, la cui conseguente responsabilità per il pagamento dei contributi previdenziali, che si aggiunge in via autonoma a quella del datore di lavoro effettivo in dipendenza dell’apparenza del diritto e dell’affidamento dei terzi di buona fede, non può tuttavia derogare al principio che l’unico rapporto di lavoro rilevante verso l’ente previdenziale è quello intercorrente con il datore di lavoro effettivo.