Impiego pubblico – Concorsi in genere – In genere – Reclutamento mediante concorso pubblico e non mobilità – Pretesa del pretermesso – Interesse legittimo – Fondamento – Fattispecie
In materia di pubblico impiego privatizzato, la contestazione dell’esercizio del potere discrezionale della P.A. di reclutare il personale, in base all’art. 30, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, “ratione temporis” vigente, mediante l’espletamento di pubblico concorso anziché attivando le procedure di mobilità, investe posizioni di interesse legittimo non sindacabili dal giudice ordinario, poiché l’ampiezza del principio organizzativo di cui all’art. 97 Cost. non permette di vedere in esso, né nel richiamo all’ottimale distribuzione delle risorse mediante il concorso di mobilità indicato dall’art. 6 del d.lgs. n. 165 cit., la fonte di uno specifico diritto al trasferimento del dipendente. (In applicazione dell’anzidetto principio, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale di rigetto della domanda del dipendente, che aveva contestato all’ASL di non aver dato seguito alla propria domanda di mobilità per motivi familiari prima di indire concorso per la selezione di tre assistenti sociali, attesa l’inesistenza di alcun obbligo, anche di fonte contrattuale collettiva). (Rig. App. Catanzaro, 28/03/2008)