Fallimento – Accertamento del passivo – Ammissione al passivo – In genere – Credito tributario – Insinuazione tardiva – Termine annuale – Applicabilità – Termini per la formazione dei ruoli e per l’emissione delle cartelle – Rilevanza – Esclusione – Fattispecie
Per far valere il credito tributario nei confronti del fallimento l’Amministrazione finanziaria o l’esattore devono presentare l’istanza di insinuazione tardiva nel termine annuale previsto dall’art. 101 l. fall., senza che i diversi e più lunghi termini per la formazione dei ruoli e per l’emissione delle cartelle, ai sensi dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, costituiscano di per sé ragioni di scusabilità del ritardo, potendosi considerare, a tal fine, esclusivamente i tempi strettamente necessari all’Amministrazione finanziaria per predisporre i titoli per la tempestiva insinuazione dei propri crediti al passivo. (Nella specie, la S.C., confermando il decreto di esclusione del credito impugnato dall’esattore in quanto insinuato oltre l’anno dall’esecutività dello stato passivo, ha ritenuto irrilevante, perché riguardante il rapporto interno tra esattore ed ente impositore, l’imputabilità del ritardo a quest’ultimo). (Rig. Trib. Monza, 9/2/2010)