Prescrizione – Dell’azione revocatoria – Decorrenza – Momento di consegna dell’atto all’Ufficiale Giudiziario – Interruzione
In materia di azione revocatoria, atteso che il diritto ad essa correlato può farsi valere solo con un atto processuale, la prescrizione di cui all’art. 2943, comma 1, c.c. si considera interrotta nel momento in cui l’atto di citazione è affidato all’Ufficiale Giudiziario per la notifica e non quando l’atto con il quale si inizia il giudizio viene consegnato al destinatario.