Lavoro (Rapporto di) – Licenziamento in genere – Contestualità delle motivazioni – Assenza – Licenziamento inefficace
Alla luce della funzione di garanzia delle comunicazioni di cui all’art. 4, comma 9, della L. n. 223 del 1991, la nozione di contestualità delle medesime deve essere intesa in senso proprio e rigoroso di sostanziale contemporaneità dell’esecuzione dei relativi adempimenti da parte del datore di lavoro. La violazione della predetta sequenza temporale determina di per sé, ai sensi dell’art.5 della L. n. 223 del 1991, l’inefficacia del licenziamento.