Lavoro (Rapporto di) – Pubblico impiego contrattualizzato – Applicabilità delle regole generali – Busta paga – Quietanza – Valore fidefacente per gli elementi in essi indicati
Il rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, a seguito della privatizzazione disposta con il D.Lgs. n. 29 del 1993, ha assunto carattere privatistico, con la conseguenza che anche all’ente pubblico, quale datore di lavoro, si applica la normativa generale sull’efficacia probatoria delle buste paga propria del lavoro privato. Data l’obbligatorietà del contenuto delle buste paga e della corrispondenza di esso alle registrazioni eseguite ed alla loro specifica normativa, le quietanze dei compensi corrisposti al lavoratore fanno fede nei confronti del datore di lavoro per ciò che concerne gli elementi in essi indicati.