Lo Studio legale de Amicis ha inaugurato un servizio di informazione, di assistenza e di intervento sia sulla MEDIAZIONE che sulla NEGOZIAZIONE ASSISTITA in funzione tutti i giorni feriali dalle 16.00 alle 19.00, al numero 06. 3211. 1213.
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LA MEDIAZIONE
La mediazione è l’attività professionale svolta da un terzo imparziale, con lo scopo di assistere due o più soggetti in conflitto tra loro, nella ricerca di un accordo amichevole e spontaneo per la composizione di una controversia, oppure nella formulazione, da parte del mediatore, di una proposta che possa risolvere la controversia stessa .
La mediazione intende dare una alternativa al giudizio vero e proprio, con costi e tempi sensibilmente inferiori rispetto a quelli che possono derivare dal contenzioso innanzi al Giudice.
La parte che ricorre alla mediazione deve farne richiesta ad un “Organismo di mediazione”, con l’assistenza di un legale difensore, meglio se esso stesso ha conseguito il titolo di mediatore.
La mediazione è così distinta:
- Mediazione volontaria: le parti hanno la facoltà di seguire questo percorso alternativo, laddove ritengano che vi siano i presupposti e le condizioni per un confronto in sede stragiudiziale finalizzato al raggiungimento di un accordo di conciliazione che bilanci gli interessi delle parti;
- Mediazione obbligatoria: le parti che intendono agire in giudizio devono previamente esperire il tentativo di mediazione, a pena di improcedibilità, nelle seguenti materie:
Condominio, Diritti reali, Divisione, Successioni ereditarie, Patti di famiglia, Locazione, Comodato, Affitto di aziende, Risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. - Mediazione delegata: il giudice, anche in sede di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre d’ufficio l’esperimento del procedimento di mediazione. Il provvedimento deve essere adottato prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni o, quando questa fase non è prevista, prima della discussione della causa.
La mediazione delegata è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, anche in sede di appello.
BENEFICI
- Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi.
Laddove vi sia un accordo conciliativo, le parti potranno risolvere la controversia in tempi ragionevolmente contenuti, rispetto a quelli notoriamente lunghi del processo innanzi al giudice. - Il verbale di accordo costituisce titolo esecutivo.
Laddove una parte non ottemperi agli impegni assunti con la sottoscrizione del verbale conciliativo, la controparte con il solo verbale potrà procedere con l’espropriazione forzata, con l’esecuzione in forma specifica e con l’iscrizione di ipoteca giudiziale. - I costi sono contenuti, rispetto a quelli previsti per la procedura giudiziale.
Spese di avvio corrisposte al momento della presentazione della domanda ( € 40,00 + IVA per le controversie da € 0 a € 251.000 ed € 80 + IVA per le controversie con valore superiore a € 251.000).
Spese di mediazione da corrispondere almeno per la metà prima che dell’incontro di mediazione e, a conclusione del procedimento stesso, prima del rilascio del verbale di accordo. - Le spese della procedura di mediazione variano a seconda del valore dell’oggetto del contendere:
fino a Euro 1.000: Euro 86;
da Euro 1.001 a Euro 5.000: Euro 172;
da Euro 5.001 a Euro 10.000: Euro 320;
da Euro 10.001 a Euro 25.000: Euro 480;
da Euro 25.001 a Euro 50.000: Euro 800;
da Euro 50.001 a Euro 250.000: Euro 1.332;
da Euro 250.001 a Euro 500.000: Euro 2.000;
da Euro 500.001 a Euro 2.500.000: Euro 3.800;
da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000: Euro 5.200;
oltre Euro 5.000.000: Euro 9.200.
Tutti gli importi sono al netto dell’IVA.
L’importo massimo per ciascun scaglione può essere aumentato in misura non superiore a un quinto, in caso di particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare, di successo della mediazione e di formulazione della proposta alle parti. - Alle parti è riconosciuto un credito di imposta.
Il legislatore riconosce alle parti che esperiscano con successo il procedimento di mediazione, un credito di imposta commisurato alla indennità dalle stesse versato ai mediatori fino a concorrenza di euro 500,00=.
In caso di insuccesso, invece, il credito di imposta è ridotto alla metà.
Il credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi.
LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA
La negoziazione assistita, al pari della mediazione, è una procedura alternativa alla ordinaria risoluzione delle controversie nel processo. Si tratta di uno strumento, recentemente introdotto dal legislatore con la riforma del processo attuata nel 2014, finalizzato a ridurre l’arretrato.
Le parti, assistite dai propri avvocati, sottoscrivono una convenzione di negoziazione mediante cui si impegnano a cooperare in buona fede e con lealtà al fine di raggiungere una composizione amichevole della controversia.
Essa si distingue in negoziazione obbligatoria e negoziazione facoltativa.
- Negoziazione obbligatoria: il soggetto che intende esercitare in giudizio un’azione concernente il risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve previamente esperire la negoziazione assistita. Altresì, l’esperimento di tale procedura è condizione di procedibilità della domanda giudiziale per le controversie aventi ad oggetto il pagamento di somme a qualsiasi titolo dovute non eccedenti cinquantamila euro. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice non oltre la prima udienza.
- Negoziazione facoltativa: le parti convengono per la soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
La negoziazione, sia essa obbligatoria che facoltativa, interrompe il decorso del termine per la prescrizione e ciò a partire dal momento della comunicazione dell’invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita ovvero della sottoscrizione della convenzione.
BENEFICI
- Il verbale di accordo costituisce titolo esecutivo.
L’accordo – sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono che ne certificano l’autografia delle firme e la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico – è titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
Compie un illecito l’avvocato che, successivamente alla sottoscrizione dell’accordo per la cui redazione ha partecipato, impugna il medesimo. - Alle parti è riconosciuto un credito di imposta.
Le parti che corrispondono o che hanno corrisposto, nell’anno 2015, ai sensi del d.l. n.132/2014, compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita (Capo II del d.l. 132/2014) concluso con successo, possono presentare domanda, per il riconoscimento di credito d’imposta commisurato al compenso e sino alla concorrenza di € 250,00.
Il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi.
ITER EVOLUTIVO DEI RITI ALTERNATIVI
Il D.Lgs. n. 28/2010 ha introdotto una nuova procedura obbligatoria per la soluzione delle controversie insorte tra privati.
L’art. 5 del testo normativo prevede che chi intenda esercitare una domanda in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il tentativo di media conciliazione.
Con sentenza n. 272/2012, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità del decreto nella parte in cui prevede l’obbligatorietà della procedura conciliativa. La pronunzia fonda sull’eccesso di delega; ciò in quanto l’obbligatorietà di siffatta procedura non era affatto indicata tra i principi ed i criteri contenuti nella Legge delega.
Per tali ragioni, l’art. 5 co. 1 del D.Lgs. 28/2010 rubricato “Condizioni di procedibilità e rapporti con il processo” è incostituzionale perché configgente con gli artt. 76 e 77 della Costituzione. Infatti sulla obbligatorietà la Legge delega si è mostrata silente. Ciò comporta che il legislatore delegato non può esercitare la propria discrezionalità nel definire la obbligatorietà o meno della media conciliazione, bensì deve operare entro i limiti indicati dal delegante.
A partire da questa sentenza, la mediazione non è obbligatoria.
Con il D.L. n. 69/2013, il Governo ha reso nuovamente obbligatoria la procedura di mediazione civile; ciò a partire dal 22 giugno 2013 (data questa di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale).
La norma contiene alcune novità. In primis tutti gli avvocati sono di diritto mediatori.
In secondo luogo, cambiano le materie per le quali è prevista la obbligatorietà del rito; altre, invece, rimangono invariate. Le materie sono: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi bancari e finanziari.
Con il D.L. n. 132/2014, il legislatore ha introdotto un nuovo strumento alternativo per la risoluzione delle controversie in ambito stragiudiziale: la negoziazione assistita.
Sebbene la mediazione e la negoziazione possano apparire concorrenti e talora contrastanti, è ben lontano dalla volontà del legislatore la soppressione della prima in favore della seconda. Esse sono destinate a convivere nel medesimo ordinamento giuridico. Ciò in quanto, seppure si tratta di due procedure tese a raggiungere il medesimo risultato, differiscono le modalità con cui conseguirlo.