Cass. civ. Sez. lavoro, 21/9/2015, n. 18539

Associazioni sindacali – Sindacati (postcorporativi) – Libertà sindacale – Condotta antisindacale – Eventuale plurioffensività – Azioni a tutela dell’interesse sindacale e del singolo lavoratore – Assenza di interferenze – Sussiste

In tema di condotta antisindacale, l’eventuale natura plurioffensiva della condotta datoriale, che abbia dato luogo ad una lesione dell’interesse individuale del lavoratore, comporta la possibile insorgenza di due azioni – quella collettiva e quella individuale – senza reciproche interferenze, sicché l’azione proposta dal sindacato non può incidere sulle vicende e sulla sorte dell’altra, né l’eventuale giudicato è idoneo ad esplicare una efficacia riflessa. (Rig. App. Torino, 27/8/2008)

Cass. civ. Sez. lavoro, 21/9/2015, n. 18548 e Cass. civ. Sez. lavoro, 17/2/2012, n. 2314

Associazioni sindacali – Sindacati (postcorporativi) – Attività sindacale – Contributi – Trattenuta di quota associativa sindacale sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti pubblici e privati – Irragionevole restrizione alla libertà dei singoli lavoratori

In tema di riscossione di quote associative sindacali dei dipendenti pubblici e privati a mezzo di trattenuta ad opera del datore di lavoro, l’art. 52 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, come modificato dall’art. 13-bis del d.l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005 n. 80, nel disciplinare tutte le cessioni di credito da parte dei lavoratori dipendenti, non prevede limitazioni al novero dei cessionari, in ciò differenziandosi da quanto stabilito dall’art. 5, del medesimo d.P.R., per le sole ipotesi di cessioni collegate all’erogazione di prestiti. Ne consegue che è legittima la suddetta trattenuta del datore di lavoro, attuativa della cessione del credito in favore delle associazioni sindacali, atteso, altresì, che una differente interpretazione sarebbe incoerente con la finalità legislativa antiusura posta a garanzia del lavoratore che, altrimenti, subirebbe un’irragionevole restrizione della sua autonomia e libertà sindacale.

Cass. civ. Sez. lavoro, 17/7/2015, n. 15083

Associazioni sindacali – Sindacati (postcorporativi) – Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali – Art. 5 bis del d.l. n. 148 del 1993 – Estensione dei diritti e delle prerogative delle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale – Sussiste

In tema di rappresentanze sindacali, ai fini dell’operatività dell’art. 5 bis del d.l. n. 148 del 1993, convertito nella legge n. 236 del 1993, secondo una interpretazione conforme all’art. 6 Cost., posto a tutela delle minoranze linguistiche, è sufficiente che sussistano diritti e prerogative riconosciute da una fonte collettiva nazionale alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale perché tali diritti e prerogative siano “ope legis” estesi alle associazioni sindacali appartenenti alle minoranze tedesche e ladine di cui all’art. 9 del d.P.R. n. 58 del 1978, anche se non siano comprese tra i soggetti stipulanti, e ciò indipendentemente dalle ragioni per le quali l’autonomia collettiva si sia così determinata, atteso che una diversa interpretazione della norma la svuoterebbe di reali contenuti. 

Trib. Bari Sez. lavoro, 9/7/2015

Associazioni sindacali – Contributi sindacali – Mancato accredito – Condotta antisindacale del datore – Limitazione dell’esercizio dell’attività sindacale

Il comportamento ingiustificato del datore di lavoro che interrompa gli accrediti in favore delle organizzazioni sindacali, dei contributi sindacali relativi alle cessioni di credito, configura un inadempimento che, oltre a rilevare sotto il profilo civilistico, costituisce condotta antisindacale, in quanto oggettivamente idonea a limitare l’esercizio dell’attività e dell’iniziativa sindacale.

T.A.R. Calabria Reggio Calabria, 11/3/2015, n. 220

Associazioni sindacali – Condotta antisindacale del datore – Rilevanza dell’oggettività dei fatti – Esclusività – Fattispecie

La condotta antisindacale deve essere inquadrata in termini di oggettività, sottraendo al sindacato del Giudice ogni ulteriore indagine sulla attribuibilità (in senso di riconoscimento della colpevolezza) in capo al datore di lavoro degli effetti negativi delle sue determinazioni (art. 27 della L. 20 maggio 1970 n. 300, Statuto dei lavoratori).

Cass. civ. Sez. Unite, 9/2/2015, n. 2359

Associazioni sindacali – Sindacati (postcorporativi) – Trasferimento di dirigente – Nulla osta del sindacato di appartenenza – Assenza – Condotta riferita a rapporto di lavoro pubblico non contrattualizzato – Controversia – Devoluzione al giudice ordinario e non a quello amministrativo – Fattispecie

In caso di condotta antisindacale “plurioffensiva” derivante dal trasferimento, senza preventivo nulla osta dell’organizzazione sindacale di appartenenza, del dirigente sindacale, la controversia ai sensi dell’art. 28 dello statuto dei lavoratori è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario anche nel caso in cui la condotta afferisca a un rapporto di lavoro pubblico non contrattualizzato.

Cass. civ. Sez. Unite, 9/2/2015, n. 2359 (rv. 634258)

Associazioni sindacali – Sindacati (postcorporativi) – Attività sindacale – Trasferimento di dirigenti sindacali – Nulla osta del sindacato di appartenenza – Trasferimento in sede diversa da quella di appartenenza – Necessità trasferimento in sede posta nella medesima località – Sussiste

L’art. 6 dell’accordo nazionale quadro di amministrazione per il personale appartenente al corpo di polizia penitenziaria del 24 marzo 2004, nel prevedere che, nell’ambito della stessa sede di servizio – da intendersi quale località ove è ubicata la struttura o la singola direzione -, il trasferimento dei dirigenti sindacali in un ufficio o servizio diverso da quello di assegnazione può essere disposto solo previo nulla osta del sindacato di appartenenza, va interpretato nel senso che il predetto nulla osta è richiesto anche ove il trasferimento in questione avvenga nell’ambito della medesima località sede di servizio, non essendo contemplata la necessità del previo nulla osta soltanto nelle ipotesi di trasferimenti presso strutture diverse site nel medesimo ambito territoriale. (Rig. App. L’Aquila, 24/06/2008)

Cass. civ. Sez. lavoro, 9/2/2015, n. 2375 (rv. 634535)

Associazioni sindacali – Sindacati (postcorporativi) – Libertà sindacale – Repressione della condotta antisindacale – “ratio” – Conflitto tra organizzazioni rappresentative degli interessi dei lavoratori – Inclusione – Posizione del datore di lavoro nel conflitto tra sindacati – Neutralità 

Il nucleo essenziale della “ratio” dell’art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, risiede nel garantire lo svolgimento del conflitto collettivo, per esso intendendosi non solo quello, tradizionale, tra capitale e lavoro, ma anche quello fra organizzazioni rappresentative, secondo opzioni e visioni differenti, degli interessi dei lavoratori. Rispetto a quest’ultimo conflitto, il datore di lavoro, peraltro, è tenuto a conservare un atteggiamento di neutralità (non limitato al mero rispetto dell’art. 17 statuto lavoratori), salvi solo gli eventuali interventi necessari per proteggere l’incolumità delle persone o l’integrità dell’azienda, sicché, sebbene possa anche, in singole occasioni, schierarsi a favore di una organizzazione sindacale e contro un’altra, resta a lui precluso il ricorso ai poteri disciplinari e gerarchico-direttivi, che sono attribuiti ai soli fini del governo delle esigenze produttive dell’azienda. (Rig. App. Napoli, 13/10/2010)

Cass. civile, sez. lavoro, 9.5.2005, n. 9567

Pubblico impiego – Libertà e attività sindacale dei dipendenti pubblici – Applicabilità ai rappresentanti sindacali, appartenenti a sindacati non rappresentativi, della norma dello Statuto dei lavoratori che prevede il diritto di essere collocati in aspettativa – Ammissibilità

I rappresentanti sindacali appartenenti ai sindacati di dipendenti degli enti pubblici non economici sprovvisti della rappresentatività necessaria per partecipare alla contrattazione nazionale godono anche essi dei benefici di cui all’art. 31 della legge n. 300/ 1970, secondo cui i lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali nazionali e nazionali possono essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del loro mandato, in quanto le norme dello Statuto dei lavoratori, non escluse quelle sulle garanzie e prerogative sindacali, sono di generale applicazione anche nel rapporto di pubblico impiego.

( Cass. civile, sez. lavoro, 9.5.2005, n. 9567)

Normativa emanata dall’Inps: Messaggio n. 1589 del 20.9.2002

Previdenza del pubblico impiego – Fondo di previdenza integrativo dei dipendenti INPS – Voci computabili ai fini del trattamento integrativo – Compenso incentivante e retribuzione di posizione – Controversie – Normativa di riferimento

COMPENSO INCENTIVANTE:
Fonti:  L. 17.4.1984, n. 79, art. 4, per i dirigenti parastatali
Previsione:     Primi dirigenti L. 292.043  mensili X 12 mensilità
Dirigenti superiori L: 389.426 mensili X 12 mensilità

!! Attenzione !!   Non è computabile ai fini pensionistici, trattandosi di emolumento variabile, per volizione normativa in relazione alle prestazioni svolte e ai risultati ottenuti ( Cons. Stato 3.1.2000, n. 12; id., 4.2.2000, n. 777)

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE
Fonti:  = CCNL di comparto della dirigenza del parastato, stipulato l’11.10.1996 per il periodo 1994/ 1997, in particolare l’art. 33
= Delibera consiliare Inps n. 471 del 21.4.1998

Decorrenza del contratto: 1.1.1994
Previsione.     N. 2 fasce retributive:
< A >, suddivisa in:
A1 –                                       41 milioni di lire annue.
A2                                          31 milioni di lire annue
< B >                                     22 milioni di lire annue

Decorrenza di corresponsione dell’emolumento:    1.1.1997
Scadenza:  31.12.1997
Caratteri: . Pensionabile ex art. 36, co. 3, CCNL di comparto
Computo:  =  secondo la graduazione delle funzioni (art. 41, co, 2)
=  non cumulabile con altri compensi corrisposti allo stesso titolo (art. 46)

Finanziamento:  Fondi a disposizione ex art. 38, co. 2
Sostituisce: ai sensi dell’art. 39 CCNL,  l’indennità di posizione ( anteriore) di cui alla  L. 9.3.1989, n. 88, art. 13.
L’art. 50, co. 1, fissa la disapplicazione dell’art. 13 della L. n. 88/ 1989 con decorrenza dall’efficacia dei nuovi istituti retributivi.

Operatività:  con risorse e decorrenze di cui al CCL integrativo economico 1996/ 1997 (art. 41, co. 1) a decorrere dal 1.1.1997 (art. 4, co. 1).

Normativa emanata dall’Inps:

= Messaggio n. 16020 del 25.11.1996
= Messaggio n. 752 del 4.4.2001
= Messaggio n. 1589 del 20.9.2002 – anche per la disapplicazione dell’art. 1, co. 41, l. 335/ 1995

TAR Lazio, III, 8.5 – 22.7.2002, n. 6530

Previdenza del pubblico impiego – Fondo di previdenza integrativo dei dipendenti INPS – CCNL per il personale degli enti parastatali – Quadriennio di operatività 1994/ 1997 – Ex dipendenti con qualifica dirigenziale cessati dal servizio nel corso del 1997 – Applicabilità.

Previdenza del pubblico impiego – Fondo di previdenza integrativo dei dipendenti INPS – Retribuzione di posizione introdotta con il CCNL 1994/ 1997 – Diritto patrimoniale maturato prima della cessazione – Computabilità – Sussiste.

Fondo di previdenza integrativo dei dipendenti INPS – Retribuzione di posizione introdotta con il CCNL 1994/ 1997 – Previsione di pagamento per frazioni successive – Non rileva ai fini del calcolo della pensione integrativa – Obbligazione unitaria perfetta – Configurabilità – Sussiste.

I benefici economici previsti dal CCNL per il personale degli enti parastatali relativo al quadriennio 1994 – 1997, sono computati ai fini previdenziali nei confronti del personale comunque cessato dal servizio nel periodo di vigenza del contratto stesso.

Con specifico riferimento alla “retribuzione di posizione” , trattasi di diritto patrimoniale maturato dagli interessati prima della cessazione e acquisito nella loro sfera giuridico – economica sin dall’inizio del periodo contrattuale considerato.

Ai fini di cui trattasi non rileva che il CCNL abbia previsto pagamenti per quote o frazioni successive della retribuzione e il computo ai fini pensionistici deve avvenire comunque in unico importo giacché lo scaglionamento rappresenta una mera articolazione dell’impegno dell’Amministrazione volto ad organizzare l’esecuzione di un’obbligazione già perfetta