Giudizio amministrativo – Svolgimento del giudizio – Palese infondatezza del ricorso – Divieto di integrazione del contraddittorio – Inutilità degli incombenti – Assai presumibile esito sfavorevole del ricorso
Ai sensi degli artt. 49, comma 2, e 95, comma 5, D.Lgs. n. 104/2010, nel processo amministrativo di primo e di secondo grado non deve disporsi l’integrazione del contraddittorio quando il ricorso è palesemente infondato, essendo aderente ai principi di accelerazione e di concentrazione processuale evitare l’inutile protrarsi del processo medesimo mediante l’imposizione d’incombenti intuitivamente inutili rispetto ad un esito che le risultanze già acquisite consentono di definire sfavorevole per le tesi della parte ricorrente.